COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BLERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALLI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 22 SGS DEL 15.12.2011 (Gara: REAL MONTEROSI – BLERA dell’11.12.2011 – Campionato Allievi Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BLERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALLI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 22 SGS DEL 15.12.2011 (Gara: REAL MONTEROSI – BLERA dell’11.12.2011 – Campionato Allievi Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società, pur ammettendo la sostanziale dinamica dell’accaduto, ci tiene a precisare che il colpo inferto dal GALLI non ha potuto provocare un ematoma al calciatore avversario, il quale, caduto a terra, ha pensato soprattutto a difendersi dall’aggressore, in modo da evitare guai peggiori. Il GALLI successivamente ha ammesso l’errore e si è scusato con l’avversario. Alla luce di quanto sopra chiede la ricorrente una rivisitazione della sanzione. Questa Commissione, dopo aver letto gli atti di gara, in cui è espressamente riportato che il GALLI, dopo essere stato colpito sul volto da un avversario, sferrava a quest’ultimo, in reazione, un pugno sull’occhio procurandogli un ematoma, dopodichè lo spingeva facendolo indietreggiare e cadere in terra, quindi gli sferrava calci e pugni, rivolgendogli nella circostanza frasi offensive e minacciose. Appare chiaro da quanto sopra evidenziato, che il calciatore GALLI ha mantenuto, nell’occasione, un comportamento, sotto il profilo dell’etica sportiva, disdicevole e non meritevole di particolare attenzione e che quindi le doglianze della reclamante appaiono prive di fondamento. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto di confermare la squalifica per 6 gare a carico del calciatore GALLI FEDERICO. La tassa reclamo va incamerata.
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