COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEI CALCIATORI PICCHI IVAN E PIGNATARO ETTORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 29.12.2011 (Gara: CITTA’ DI CORI – TOR SAN LORENZO del 24.12.2011 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEI CALCIATORI PICCHI IVAN E PIGNATARO ETTORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 29.12.2011 (Gara: CITTA’ DI CORI – TOR SAN LORENZO del 24.12.2011 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto opportuno stralciare la posizione del calciatore PICCHI IVAN; rilevato che dal referto arbitrale risulta che l’autore del gesto violento nei confronti dell’arbitro (calcio ad un polpaccio) è stato il calciatore MANCA DI MORES ROBERTO e non già il suddetto PICCHI, come erroneamente indicato nel provvedimento del Giudice Sportivo; circostanza altresì confermata dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità resa dallo stesso calciatore MANCA DI MORES; riservato ogni provvedimento in merito alle altre sanzioni sportive; DELIBERA Di annullare la squalifica fino al 31.12.2014 irrogata al calciatore PICCHI IVAN; di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti a carico del calciatore MANCA DI MORES ROBERT. La tassa reclamo va restituita.
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