COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo società ACCADEMIA GAGGIANO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. Fb Gara del 4-12-2011 tra Sedriano / Accademia Gaggiano C.U. n. 21 della delegazione di Milano datato 9-12-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo società ACCADEMIA GAGGIANO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. Fb Gara del 4-12-2011 tra Sedriano / Accademia Gaggiano C.U. n. 21 della delegazione di Milano datato 9-12-2011 La società ACCADEMIA GAGGIANO ha proposto reclamo avverso l'inibizione del dirigente Sig. Emilio PUGGIONI fino al 31-12-2011, in quanto nel Comunicato Ufficiale vengono riportati “fatti non accaduti e inesatti”. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto è inammissibile. Infatti, l'art. 45 comma 3 lett. B; recita : non sono impugnabili in alcuna sede l'inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese; considerato che la sanzione subita dal sig. Puggioni è inferiore ad un mese il reclamo proposto è inammissibile. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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