COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo della società POL PAULLESE Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 12.11.2011 tra Paullese / Codogno C.U. n. 28 del CRL datato 24.11.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo della società POL PAULLESE Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 12.11.2011 tra Paullese / Codogno C.U. n. 28 del CRL datato 24.11.2011 La società PAULLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che l'illuminazione era stata ripristinata e che quindi la partita ben poteva essere ripresa. Pertanto, a dire della reclamante, vi è stato un errore tecnico da parte dell'arbitro il quale ha tenuto un comportamento contraddittorio, dapprima dichiarando che la gara doveva ritenersi chiusa, senza lasciare i tempi tecnici per ripristinare l'illuminazione e successivamente, una volta ripristinata l'illuminazione, dichiarava che la gara doveva essere portata a termine, quando la squadra avversaria stava abbandonando l'impianto sportivo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, sentita la reclamante rileva : dal rapporto di gara emerge che l'arbitro ha tenuto un comportamento contraddittorio dichiarando, una prima volta sospesa la gara subito dopo il verificarsi di un black out e senza assegnare alla squadra ospitante il tempo necessario previsto dal regolamento per ripristinare l'illuminazione. Successivamente accortosi di tale errore, in quanto l'illuminazione veniva ripristinata in breve tempo circa 20 minuti, l'arbitro invitava le squadre a riprendere la gara quando oramai la squadra del Codogno stava per abbandonare l'impianto sportivo. Alla luce di tale evidente comportamento erroneo e contraddittorio dell'arbitro, si ritiene equo far disputare nuovamente la gara. Tanto presso e ritenuto la Commissione Disciplinare, in ACCOGLIMENTO del reclamo proposto dispone la ripetizione della gara, con le modalità ed i termini che il Comitato riterrà opportuni. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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