COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo società REAL LENO Camp. Allievi Reg. Gir. C Gara del 04.12.2011 tra Real Leno Calcio / La Dominante C.U. n. 32 del CRL datato 15.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo società REAL LENO Camp. Allievi Reg. Gir. C Gara del 04.12.2011 tra Real Leno Calcio / La Dominante C.U. n. 32 del CRL datato 15.12.2011 La società REAL LENO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per quattro giornate il calciatore BONTEMPI Nicola, per essersi avvicinato minacciosamente all’arbitro ed averlo spinto facendolo arretrare di alcuni metri, lamentando che la sanzione è troppo eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentito il direttore di gara a chiarimenti, rileva che il calciatore ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, ma non lo ha né spinto né toccato, per cui appare congrua una riduzione della sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La sanzione a carico del calciatore BONTEMPI Nicola a due giornate. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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