COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Reclamo società A.S. BASTIDA Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 18/12/2011 tra Siziano Lanterna / Bastida C.U. n. 33 del CRL datato 22.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Reclamo società A.S. BASTIDA Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 18/12/2011 tra Siziano Lanterna / Bastida C.U. n. 33 del CRL datato 22.12.2011 La società A.S.BASTIDA ha presentato reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per cinque gare del calciatore MORELLI Luigi Nico che lo stesso non era colpevole della reiterazione delle offese al rientro del Direttore di gara negli spogliatoi. Confermavano e non contestavano quanto avvenuto in campo. La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva quanto segue: dal rapporto arbitrale risulta in maniera inequivocabile che il calciatore Morelli dopo aver colpito con un calcio un calciatore avversario, mentre si allontanava dal campo offendeva l’arbitro gravemente ed a fine gara lo attendeva all’entrata degli spogliatoi schernendolo. Questa Commissione Disciplinare, preso atto dei fatti accaduti, ritiene che la sanzione della squalifica di cinque giornate meriti di essere confermata. Tanto ritenuto e premesso RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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