COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Reclamo società SERENISSIMA CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 27.11.2011 tra Garbagnate / Serenissima Calcio C.U. n. 24 della delegazione di Legnano datato 9.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Reclamo società SERENISSIMA CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 27.11.2011 tra Garbagnate / Serenissima Calcio C.U. n. 24 della delegazione di Legnano datato 9.12.2011 La società SERENISSIMA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha squalificato il calciatore COCOMAZZI Michele sino al 28.3.2012, inibito il sig. MAZZARO Alberto sino al 27.2.2012 e comminato l'ammenda di Euro 200,00 lamentando che l'arbitro aveva totalmente travisato i fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva che dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il Cocomazzi ha reiteratamente offeso e minacciato non solo durante la gara, ma anche a fine gara, il Mazzaro, accompagnatore ufficiale della reclamante non è intervenuto per impedire il lancio di oggetti nello spogliatoio dell'arbitro a fine gara. Le decisioni del GS devono pertanto ritenersi corrette e ben motivate, meritando piena conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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