COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Reclamo società SSD AREA INDOOR Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. C Gara del 2.12.2011 tra ASD Gorgonzola / SSD Area Indoor C.U. n. 32 del CRL datato 15.12.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012
ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 –
Reclamo società SSD AREA INDOOR Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. C
Gara del 2.12.2011 tra ASD Gorgonzola / SSD Area Indoor
C.U. n. 32 del CRL datato 15.12.2011
La società SSD AREA INDOOR ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente MATTIOLI Marco sino al 7.3.2012, lamentando che non ha offeso l'arbitro, limitandosi a protestare.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento, considerato che le deduzioni svolte dalla reclamante non trovano conferma nel rapporto arbitrale che costituisce fonte privilegiata e primaria di prova.
La gravità del comportamento del Mattioli, descritto nel rapporto arbitrale, (ripetute offese al direttore di gara) giustifica pienamente la sanzione comminata allo stesso dal GS che merita pertanto di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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