COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Reclamo società US VIRTUS BINASCO Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 10.12.2011 tra Virtus Binasco / Accademia Gaggiano C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 22.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Reclamo società US VIRTUS BINASCO Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 10.12.2011 tra Virtus Binasco / Accademia Gaggiano C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 22.12.2011 La società US VIRTUS BINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00 ed ha squalificato BANI Marco fino al 31.12.2012, FERRARI Stefano sino al 30.5.2012, FELICE Simone, CONTI Andrea e ULULATI Fabrizio per due gare. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, anche alla squadra avversaria rileva. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alle squalifiche per due gare dei calciatori Felice Simone, Conti Andrea e Ululati Fabrizio in applicazione del disposto dell'Art. 45, comma III° lett. a) CGS. Alla luce dei fatti descritti nel rapporto di gara deve ritenersi corretta la decisione del GS in relazione alla sanzione della perdita della gara e dell'ammenda inflitte alla reclamante per i fatti verificatisi sul terreno di gara che sono da addebitarsi ai calciatori della US Virtus Binasco ed hanno impedito all'arbitro la prosecuzione della gara stessa. Le squalifiche comminate ai calciatori Bani e Ferrari dal GS meritano di essere confermate considerato che queste trovano piena conferma nel rapporto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso la squalifica dei calciatori FELICE Simone, CONTI Andrea e ULULATI Fabrizio e per il resto RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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