COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento del Procuratore Federale – datato 6 ottobre 2011 – a carico di: 1) MATTIA ANDRISANI, per violazione degli art. 1 CGS in relazione a comportamenti violenti posti in atto nei confronti di calciatori avversari. 2) la società ASD ROBUR SARONNO, a titolo di responsabilità oggettiva diretta, ai sensi dell’art. 4 del C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento del Procuratore Federale - datato 6 ottobre 2011 - a carico di: 1) MATTIA ANDRISANI, per violazione degli art. 1 CGS in relazione a comportamenti violenti posti in atto nei confronti di calciatori avversari. 2) la società ASD ROBUR SARONNO, a titolo di responsabilità oggettiva diretta, ai sensi dell'art. 4 del C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato. a Commissione Disciplinare Territoriale del CRL , EPERITI GLI INCOMBENTI DI RITO, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 del CGS, nei seguenti termini: per MATTIA ANDRISANI sei giornate di squalifica; per la ASD ROBUR SARONNO Euro 200,00 di ammenda. OSSERVA il comportamento addebitato risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione delle sanzioni avanzate dai deferiti in merito alle quali ha prestato consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti, visto l'Art. 23 CGS, APPLICA al sig. MATTIA ANDRISANI sei giornate di squalifica; alla ASD ROBUR SARONNO Euro 200,00 di ammenda.
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