COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTEZZANESE/PEDASO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M”
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTEZZANESE/PEDASO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M”
Con nota del 21 novembre 2011 la F.C. Pedaso richiedeva alla Delegazione Provinciale di Fermo ed al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo.
A seguito di ricezione di copia degli atti, la F.C. Pedaso non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui agli artt. 38, 2° comma, e 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
LA COMMISSIONE
visto l’art. 33, commi 8° e 13°, del Codice di giustizia sportiva,
P.Q.M.
dichiara improcedibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Pedaso ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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