COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPINETOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FORLINI MANUEL; – DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CANTATORE FRANCESCO; SEGUITO GARA CITTA’ CASTEL DI LAMA/SPINETOLI CALCIO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 42 del 21.12.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. SPINETOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FORLINI MANUEL;
- DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CANTATORE FRANCESCO;
SEGUITO GARA CITTA’ CASTEL DI LAMA/SPINETOLI CALCIO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 42 del 21.12.2011)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava ai calciatori FORLINI MANUEL e CANTATORE FRANCESCO, asseritamente tesserati per la reclamante, la squalifica rispettivamente per quattro e sei gare in relazione al comportamento dagli stessi osservato durante la gara emarginata.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Spinetoli Calcio chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati, in quanto gli stessi si sarebbero limitati a proferire, per la loro partecipazione emotiva alla gara, frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara, senza tuttavia mai toccarlo, di talchè le sanzioni inflitte apparirebbero di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti loro ascrivibili.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che:
- il Cantatore lo minacciò e gli diede una spinta con le mani al petto, facendogli fare un passo indietro, ma senza fargli male; al termine dell’incontro, lo stesso, chiedendo di parlargli, colpì più volte la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara;
- il Forlini lo insultò dandogli anche una leggera spinta da dietro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta ascritta al Forlini sia stata in parte ridimensionata nella sua obiettiva gravità, con specifico riferimento al gesto posto in essere nei confronti dell’arbitro;
• ritenuto che la complessiva condotta ascritta al Cantatore giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice Sportivo unitariamente, ma con riferimento alla pluralità di comportamenti contestatigli.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Spinetoli Calcio in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il gravame presentato dall’A.S.D. Spinetoli Calcio in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Forlini Manuel, per l’effetto, riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa;
- respinge il reclamo presentato dall’A.S.D. Spinetoli Calcio in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cantatore Francesco, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPINETOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FORLINI MANUEL; – DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CANTATORE FRANCESCO; SEGUITO GARA CITTA’ CASTEL DI LAMA/SPINETOLI CALCIO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 42 del 21.12.2011)"