COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 380,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA USAP/COLLEMARINO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 380,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA USAP/COLLEMARINO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012) Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Veronese Francesco, presidente della Società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 3 gennaio 2012 sul citato Com. Uff. n. 93 del Comitato Regionale Marche. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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