COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 19 Gennaio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. A.S.D. ACLI TORRE MAGLIANO – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA TORRE MAGLIANO – SANTA JUXTA PALATA DELL’ 11.12.2011 – CAMP. 1^ CATEGORIA – GIRONE C – 13^ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 19 Gennaio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. A.S.D. ACLI TORRE MAGLIANO – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA TORRE MAGLIANO – SANTA JUXTA PALATA DELL' 11.12.2011 – CAMP. 1^ CATEGORIA - GIRONE C - 13^ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, osserva quanto segue. La società A.S.D. Acli Torre Magliano ha proposto ricorso avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 51 del 15.12.2011 esclusivamente avverso le squalifiche dei calciatori Gianfelice Luigi, Manzo Francesco e Zeffiro Stefano. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione. L'art. 33, commi 5 e 6, del C.G.S. prevede a pena di inammissibilità che i reclami ed i ricorsi devono essere motivati per dare modo al Giudice adito di poter valutare i fatti riportati sui documenti ufficiali di gara alla luce di quanto sostenuto dalla società ricorrente. Nel caso in esame sono stati riportati alla attenzione dell'Organo Giudicante solo fatti ed episodi che esulano dalla valutazione di competenza in quanto riferiti a situazioni di gioco ed a decisioni arbitrali che espressamente il C.G.S. esclude da F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAG. SP. 2011/2012 - COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 19 GENNAIO 2012 Pagina 1307 valutazioni e, quindi, non possono essere oggetto di reclamo (vedi art. 29, commi 2 e 3, C.G.S.). Pertanto, la mancanza di specifiche censure alla decisione del G.S. e, ancora, la mancanza assoluta di rappresentazioni diverse dall'accaduto da parte della ricorrente porta alla declaratoria di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso avverso la squalifica dei calciatori Gianfelice Luigi, Manzo Francesco e Zeffiro Stefano per i motivi in premessa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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