COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 19 Gennaio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. A.S.D. FRENTANIA – AMMENDA E DIFFIDA (GARA FRENTANIA – SPORTING TERMOLI DEL 18.12.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 13^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 62 del 19 Gennaio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. A.S.D. FRENTANIA - AMMENDA E DIFFIDA
(GARA FRENTANIA - SPORTING TERMOLI DEL 18.12.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 13^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, sentita la società che ha chiesto espressamente l'audizione e visti gli atti ufficiali di
gara, osserva quanto segue.
La ricorrente contesta la sanzione inflitta dal G.S. e pubblicata sul C.U. n. 53 del 22 dicembre 2011
con richiesta di annullamento della stessa ed in subordine la sua riduzione rapportandola alla
effettiva gravità dei fatti verificatisi. In sede di audizione sono stati ripetuti i motivi indicati in ricorso
con ulteriori precisazioni sulle persone presenti al termine della gara.
Il G.S. riporta nella sua decisione che a fine gara una decina di persone non identificate sono
entrate indebitamente negli spogliatoi, nonostante il parere contrario espresso dal commissario di
campo (rapp. c.c.). Preliminarmente vanno rilevate due cose, la prima che l'arbitro nel suo referto
nulla riferisce in merito, la seconda che nel rapporto del commissario di campo non si parla di
"parere contrario" espresso dallo stesso commissario, ma di un suo invito a non entrare, infatti
risulta annotato "pur essendo da me invitate".
Questa Commissione Disciplinare è chiamata a valutare l'episodio alla luce di quanto sopra,
dell'organo che ha rilevato i fatti, degli effetti che essi hanno prodotto e se le persone che si
sostengono presenti nello spogliatoio avessero conoscenza dell'organo che le invitata a non
entrare.
Il rapporto del commissario di campo è ritenuto dal codice di giustizia sportiva, vedi art. 35,
documento di prova esclusivamente per i fatti di condotta violenta commessi da tesserati, vedi
punto 1.4 del richiamato articolo, e per il comportamento dei sostenitori, vedi punto 2.1 del
medesimo articolo, riferiti a condotta non regolamentare da questi tenuta. Nessuno di questi casi
ricorre nell'occasione, infatti, nel caso in esame non risulta che il comportamento delle persone
entrate nello spogliatoio ha avuto qualche effetto sul direttore di gara o sulla squadra avversaria e
né sullo stesso commissario di campo; ciò porta a ritenere veritiero quanto sostenuto dalla società
ricorrente che viene a confermarsi anche dalla totale assenza di annotazioni in tal senso sul referto
dell'arbitro. La annotazione riportata dal commissario di campo, peraltro diversa da quella posta a
base della decisione del G.S., senza conferma da parte dell'arbitro non può essere tenuta a base
di una sanzione alla società. Infine nel rapporto stesso il commissario di campo non riferisce se si
è qualificato prima di dare l'invito a non entrare, con l'effetto che in mancanza le persone non
potevano sapere da chi partiva l'invito.
Il ricorso, per i motivi avanti indicati, va accettato e conseguentemente annullata la sanzione della
ammenda con diffida.
P.Q.M.
delibera, in accoglimento del ricorso, di annullare la sanzione della ammenda con diffida inflitta dal
G.S. alla società ricorrente A.S.D. Frentania.
Nulla per la tassa non versata.
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