COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società STRESA SPORTIVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 38 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 22.12.2011 in riferimento alla gara CE.VER.SA.MA. BIELLA – STRESA SPORTIVA del 18.12.2011 valida per il Campionato di Promozione – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società STRESA SPORTIVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 38 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 22.12.2011 in riferimento alla gara CE.VER.SA.MA. BIELLA – STRESA SPORTIVA del 18.12.2011 valida per il Campionato di Promozione – Girone A Con il ricorso in oggetto la Società STRESA SPORTIVA censura la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore Antonio FOTI (squalifica sino al 17.3.2012), chiedendone la riduzione. Il ricorso è infondato e va respinto. La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso. Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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