COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società VESPOLATE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 30 della Delegazione Provinciale di Novara del 7.12.2011 in riferimento alla gara VEVERI 1974 – VESPOLATE CALCIO valida per il Campionato di II categoria – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società VESPOLATE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 30 della Delegazione Provinciale di Novara del
7.12.2011 in riferimento alla gara VEVERI 1974 – VESPOLATE CALCIO valida per il
Campionato di II categoria – Girone C
La Società VESPOLATE CALCIO, con ricorso oltremodo argomentato, reclama avverso il
provvedimento del G.S. che ha disposto la perdita della gara in questione per irregolare posizione
del giocatore RAPIO Michele partecipante alla gara nonostante l'espulsione subita nella gara
precedente (vengono conseguentemente impugnate anche la sanzione pecuniaria comminata alla
società e la squalifica di due gare al giocatore RAPIO Michele).
La Commissione Disciplinare ritiene che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento.
Risulta provato in atti (e lo attesta anche il G.S. nel provvedimento impugnato) che nel C.U. della
medesima delegazione provinciale del 24.11.2011 precedente la gara in questione (disputata il
27.11.2011) il giocatore RAPIO Michele non era indicato tra i giocatori espulsi dal campo, lo era
invece il compagno di squadra GRATAROLA Fabio che infatti non partecipava alla gara (come da
distinta in atti).
La circostanza che, successivamente a tale C.U., il direttore di gara abbia precisato, su richiesta del
G.S. a seguito del ricorso della VEVERI 1974, che in realtà nel suo rapporto si era sbagliato ed il
giocatore da intendersi espulso era il RAPIO e non il GRATAROLA, non ha e non deve avere
alcuna rilevanza.
La precisazione del direttore di gara per avere una qualche rilevanza doveva infatti intervenire prima
della pubblicazione del C.U. o quantomeno prima della gara in questione al fine di consentire alla
società interessata di adottare le conseguenti decisioni.
Questa, infatti, ben ha fatto a non far giocare il GRATAROLA, espulso come da C.U. Avrebbe forse
dovuto ignorare il C.U. e non far giocare il RAPIO perché lo sapeva espulso (peraltro sul
destinatario della espulsione non vi era alcuna certezza: trattavasi di espulsione comminata a fine
gara in occasione di un parapiglia generale che ha mandato in confusione lo stesso direttore di
gara). Si sarebbe sicuramente esposta al reclamo della società avversaria che in tal caso non
avrebbe avuto neanche bisogno di sollecitare il G.S. a richiedere un supplemento di rapporto.
La Commissione ritiene, pertanto, che il ricorso meriti in parte accoglimento in quanto la ricorrente
altro non ha fatto che osservare quanto sancito nel C.U. Va invece confermata la squalifica per due
gare del giocatore RAPIO Michele in quanto reale destinatario del provvedimento sanzionatorio.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 30
della Delegazione Provinciale di Novara del 7.12.2011, delibera:
- di omologare il risultato conseguito sul campo VEVERI 1974 – VESPOLATE 1-2;
- annulla la sanzione della ammenda i euro 150,00 comminata alla società VESPOLATE.
Conferma la squalifica per due gare del giocatore RAPIO Michele.
Nulla dispone sulla tassa di reclamo.
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