COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società SPORTING ISSOGNE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 26 della Delegazione Provinciale di Aosta del 22.12.2011 in riferimento alla gara SPORTING ISSOGNE – VAL d’AYAS del 18.12.2011 valida per il Campionato di Seconda Categoria– Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società SPORTING ISSOGNE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 26 della Delegazione Provinciale di Aosta del 22.12.2011 in riferimento alla gara SPORTING ISSOGNE – VAL d’AYAS del 18.12.2011 valida per il Campionato di Seconda Categoria– Girone F Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che accoglieva il ricorso della società VAL d’AYAS in merito alla irregolarità della gara non disputata per responsabilità riconducibili alla reclamante. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E’ pur vero che il G.S. ha adottato le decisione impugnata (perdita della gara e ammenda di euro 50,00 alla società SPORTING ISSOGNE) sulla scorta del rapporto del direttore di gara, ma non ha tenuto nel dovuto conto, a parere di questa commissione, della vera causa per la quale non si è disputata la gara in questione, dando rilevanza a condotte ininfluenti. Il rapporto dell’arbitro esordisce nel seguente modo: “gara non disputata per impraticabilità del terreno di gioco, in quanto lo stesso era ghiacciato”. La successiva precisazione che, inoltre, gran parte di una delle due aree di rigore era innevata e che la ricorrente nulla ha fatto per evidenziare le linee di gioco che la delimitavano (circostanze poste a fondamento del provvedimento del G.S.) non rileva ai fini della disputabilità o meno della gara in quanto il terreno di gioco sarebbe in ogni caso rimasto impraticabile in quanto ghiacciato come sottolineato dallo stesso direttore di gara nel suo rapporto. La Commissione ritiene, pertanto, che non possa ascriversi alcuna responsabilità alla reclamante per la mancata disputa della gara dipesa da fattori atmosferici ovvero da cause indipendenti dalla volontà della società ospitante P.Q.M. la Commissione Disciplinare annulla integralmente la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.26 del 22.12.2011 della Delegazione Provinciale di Aosta e dispone la ripetizione della gara SPORTING ISSOGNE – VAL d’AYAS. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it