COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare f) Richiesta della Società ASD POLISPORTIVA ROCCHESE in relazione alla gara ROCCHESE – BOSCONERESE disputata il 27.11.2011 nell’ambito del Campionato Seconda Categoria Girone G di Ivrea

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare f) Richiesta della Società ASD POLISPORTIVA ROCCHESE in relazione alla gara ROCCHESE – BOSCONERESE disputata il 27.11.2011 nell’ambito del Campionato Seconda Categoria Girone G di Ivrea Con istanza inviata in data 30.11.2011, la Società ASD POLISPORTIVA ROCCHESE formulava richiesta di copia del referto di gara redatto dal Direttore di gara in occasione della competizione di Campionato di Seconda Categoria, Girone G di Ivrea, del 27.11.2011, gara Rocchese - Bosconerese. A tale richiesta, tuttavia, non faceva seguito la proposizione di alcun reclamo formale, né il versamento dell’apposita tassa da parte della Società stessa, come invece prevede l’art. 36 comma 6 seconda parte CGS, a norma del quale “…per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa”. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DICHIARA la Società ASD POLISPORTIVA ROCCHESE tenuta al pagamento della tassa che non risulta versata.
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