COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare g) Reclamo proposto dalla Società ASD SMILTE REAL CAMPETTO avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 37 del 15.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in ordine alla gara SMILTE REAL CAMPETTO – DON BOSCO CASELLE disputata il 12.12.2011 nell’ambito del Campionato Calcio a Cinque Serie C2.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
g) Reclamo proposto dalla Società ASD SMILTE REAL CAMPETTO avverso la decisione del
Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 37 del 15.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta in ordine alla gara SMILTE REAL CAMPETTO – DON BOSCO CASELLE disputata il
12.12.2011 nell’ambito del Campionato Calcio a Cinque Serie C2.
Con il reclamo inviato in data 22.12.2011, la Società ASD SMILTE REAL CAMPETTO si duole del
provvedimento con cui il Giudice sportivo ha inflitto alla Società stessa la sanzione dell’ammenda di
euro 150,00 poiché “al termine della gara un proprio sostenitore colpiva l’arbitro con due calci ad
una gamba. Quanto sopra nel più completo disinteresse dei propri dirigenti presenti. L’arbitro veniva
tutelato e difeso da un tesserato della società avversaria”.
Rilevato preliminarmente che:
il ricorso è privo della firma del Presidente della ASD SMILTE REAL CAMPETTO;
osservato che il mancato rispetto di tale requisito preclude la trattazione del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata
dalla ASD SMILTE REAL CAMPETTO.
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