COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: GIOVENTU CAMPI – LECCE CLUB del 27 Dicembre 2011 (Reclamo dell’A.P.D. GIOVENTU CAMPI in opposizione alla sanzione della squalifica fino 30.01.2012 inflitta al Sig. MACI CRISTIAN, con decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Lecce n. 26 del 22.12.2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: GIOVENTU CAMPI - LECCE CLUB del 27 Dicembre 2011 (Reclamo dell’A.P.D. GIOVENTU CAMPI in opposizione alla sanzione della squalifica fino 30.01.2012 inflitta al Sig. MACI CRISTIAN, con decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Lecce n. 26 del 22.12.2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito per la Società il Sig. Giuseppe Loperfido il giorno 09.01.2012; sentito in pari data il Sig. Cristian Maci; sentito in pari data il Direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato - che nel corso dell’istruttoria l’arbitro ha riferito di aver conosciuto il sig. Cristian Maci poiché da quest’ultimo accolto, previe le presentazioni, mentre faceva ingresso nell’impianto sportivo dove si sarebbe svolto l’incontro di calcio tra la Giov. Campi ed il Lecce Club; - che, sempre in base a quanto emerso durante l’istruttoria, la condotta tenuta dal sig. Maci è ascrivibile ad una reiterata manifestazione di dissenso nei confronti dell’operato dell’arbitro, sebbene espressa in termini “coloriti”; - che tale condotta, come qualificata, può essere sanzionata con la squalifica sino al 23.1.2012 (e non sino al 30.1.2012), di cui giorni sette per recidiva ex art. 21 C.G.S. (in merito alla recidiva v. la precedente sanzione su C.U. Deleg. Prov. Lecce n. 25/2011 e referto gara Sport Club Juventina - Campi dell’11.12.2011); tutto ciò premesso e considerato, in riforma della decisione assunta dal Giudice di prime cure, DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta al Sig. Maci Cristian sino al 23.01.2012 (recidiva); 2) Nessuna tassa è dovuta atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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