COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: GIUVENTU’ PALAGIANELLO – CRYOS TALSANO del 4 Dicembre 2011 (Reclamo dell’A.S.D. CRYOS TALSANO del 15.12.2011 in opposizione alla sanzione dell’inibizione sino all’1.3.2012 inflitta al Presidente p.t., Sig. LAFRATTA GIUSEPPE e della squalifica sino all’8.2.2012 inflitta al Sig. SAPIO PIERGIUSEPPE, con decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di Bari, pubblicate su C.U. del C.R. Puglia n. 34 del 9.12.2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: GIUVENTU’ PALAGIANELLO - CRYOS TALSANO del 4 Dicembre 2011 (Reclamo dell’A.S.D. CRYOS TALSANO del 15.12.2011 in opposizione alla sanzione dell’inibizione sino all’1.3.2012 inflitta al Presidente p.t., Sig. LAFRATTA GIUSEPPE e della squalifica sino all’8.2.2012 inflitta al Sig. SAPIO PIERGIUSEPPE, con decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di Bari, pubblicate su C.U. del C.R. Puglia n. 34 del 9.12.2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il Direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto in data 9.1.2012; premesso e considerato - che nel corso dell’istruttoria l’arbitro ha riferito di aver potuto riconoscere il Presidente del Cryos Talsano, sig. Lafratta, ed il Dirigente del medesimo sodalizio, sig. Sapio, per aver già arbitrato la loro squadra di calcio in un precedente incontro e perché costoro lo hanno accolto nella struttura sportiva al suo arrivo e si sono presentati; - che dalla lettura del referto arbitrale ed a seguito del supplemento di rapporto reso dall’Arbitro dinanzi a questa Commissione, non risulta che i predetti Lafratta e Sapio siano entrati nello spogliatoio in violazione dell’art. 22, co. 8, del C.G.S., come diversamente affermato dal primo Giudice; - che la condotta oggetto di sanzione va ridefinita in termini reiterata contestazione delle decisioni arbitrali con espressioni minacciose, ingiuriose e volgari, dall’inizio sino al termine della gara, ciò non ha impedito all’Arbitro di concludere l’incontro, guadagnare lo spogliatoio ed abbandonare regolarmente il campo sportivo (v. referto ed ivi: “non ho avuto alcun problema al termine della…” gara); - che, pertanto, l’inibizione inflitta ai sigg.ri Lafratta e Sapio può essere ridotta sino a tutto il 6 febbraio 2012; tutto ciò premesso e considerato, in riforma delle decisioni assunta dal Giudice di prime cure, DELIBERA 1) inibirsi il Sig. Lafratta Giuseppe ed il Sig. Sapio Piergiuseppe a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. sino a tutto il 6.2.2012; 2) Nessuna tassa è dovuta atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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