COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: GIOVENTU CASTELLANETA – ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 18 Dicembre 2011 (Reclamo della S.S. Gioventù Castellaneta ’94 in data 29.12.2011 in opposizione alla sanzione dell’ammenda di € 400,00 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale di Bari con decisione pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 37 del 22.12.2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: GIOVENTU CASTELLANETA – ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 18 Dicembre 2011 (Reclamo della S.S. Gioventù Castellaneta ’94 in data 29.12.2011 in opposizione alla sanzione dell’ammenda di € 400,00 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale di Bari con decisione pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 37 del 22.12.2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il Sig. Mancini Giovanni Presidente p.t. della S.S. Gioventù Castellaneta ’94 nell’audizione del 17.01.2012; sentito in pari data il direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto; considerato che la rissa descritta dal direttore di gara è consistita, per ciò che riguarda i tesserati ed i tifosi della reclamante, in semplici spintoni da cui non sono scaturiti ulteriori e più gravi fatti; accertato che i medesimi si sono adoperati per riportare la calma in campo e sugli spalti, dopo il momento iniziale di concitazione; rilevata l’assenza di precedenti specifici in capo alla SS. Gioventù Castellaneta ’94; ritenuto equo ridurre l’ammenda ad € 100,00; tutto ciò premesso e considerato, in riforma della decisione assunta dal primo Giudice, DELIBERA 1) ridursi ad € 100,00 (cento/00) l’ammenda inflitta alla S.S. Gioventù Castellaneta ’94; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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