COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. ARCIDANO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 15.12.2011. Gara Arcidano / Santa Giusta dell’8.12.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. ARCIDANO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 15.12.2011. Gara Arcidano / Santa Giusta dell’8.12.2011. La società Arcidano proponeva rituale reclamo avverso il seguente provvedimento del Giudice Sportivo: - squalifica per cinque gare del giocatore Cabriolu Ignazio Roberto, in quanto espulso per avere colpito volontariamente un giocatore avversario alle gambe, causandogli forte dolore e perché al termine della gara colpiva alle spalle un calciatore avversario con un pugno alla mascella minacciando nel contempo i giocatori avversari. La reclamante, pur ammettendo che il proprio tesserato si sarebbe reso responsabile dell’episodio di violenza verificatosi nel corso della gara, nega tuttavia che lo stesso abbia volontariamente colpito un giocatore della squadra avversaria fuori dal campo di gioco dopo la fine della gara, assumendo che, invece, il Cabriolu si sarebbe limitato a divincolarsi da diversi giocatori avversari che lo circondavano. Sulla base di tali deduzioni, la reclamante chiedeva una congrua riduzione della squalifica. La Commissione, esaminato il rapporto di gara, e constatato che dalla stessa è emersa in maniera chiara ed evidente che il Cabriolu si sia reso responsabile di un atto di violenza grave nei confronti di un avversario nel campo di gioco e che lo stesso attinse con un pugno alla mascella sinistra nel piazzale dei parcheggi, un altro calciatore avversario, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore debba ritenersi assolutamente congrua in relazione ai fatti così come riportati. DELIBERA di rigettare il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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