COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NURACHI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 22.12.2011. Gara Tiria 2009 / Nurachi del 18.12.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NURACHI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 22.12.2011. Gara Tiria 2009 / Nurachi del 18.12.2011. La società Nurachi ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare inflitta al giocatore Chergia Alessio, perché, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, reagiva alle offese subite da un giocatore avversario. Dopo la notifica dell’espulsione, tentava di aggredirlo. La reclamante, ha negato che da parte del proprio giocatore sia stato posto in atto il tentativo di aggressione, pur ammettendo che egli si avvicinò al portiere dopo la sua espulsione. Ha perciò domandato la riduzione della squalifica ad una sola giornata. La Commissione ritiene provati gli addebiti a carico del Chergia Alessio, consistiti nelle ingiurie rivolte al portiere avversario, che determinarono la sua espulsione, seguite dal tentato contatto fisico, subito sedato grazie all’intervento dei rispettivi compagni di squadra. Il comportamento antiregolamentare tenuto dal giocatore nelle due distinte fasi, non caratterizzato da atti di violenza, privo perciò di conseguenze, giustifica una riduzione della squalifica nella misura di cui al dispositivo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del giocatore Chergia Alessio a due giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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