COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 36/A Sisti Antonio (Presidente ASD Dominus Peloro) appello personale avverso squalifica fino al 12/11/2015 – Gara campionato 3^ categoria ASD Decima Mas / ASD Dominus Peloro del 16/11/2011 – C.U. N° 21 del 24/11/2011 della Delegazione Messina.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 36/A
Sisti Antonio (Presidente ASD Dominus Peloro) appello personale avverso squalifica fino al 12/11/2015 – Gara campionato 3^ categoria ASD Decima Mas / ASD Dominus Peloro del 16/11/2011 – C.U. N° 21 del 24/11/2011 della Delegazione Messina.
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il Sig. Sisti Antonio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Messina e di cui in oggetto.
In particolare l'appellante, a propria discolpa e quale unico motivo di appello, sostiene di non avere partecipato all'aggressione del direttore di gara, ma, di contro, sostiene d'essersi dato da fare nel proteggerlo e nel cercare di calmare gli animi. Nel fare ciò, continua ancora il Sig. Sisti, probabilmente avrà in maniera del tutto involontaria spintonato l'arbitro, a causa della confusione che comunque regnava in campo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che l'arbitro è stato fatto oggetto di un comportamento violento da parte del Sig. Sisti e di alcuni calciatori non identificati, che dopo averlo fatto cadere a terra lo hanno colpito con violenti calci al costato ed alla tempia, causandogli forte dolore e malessere.
Per la qualcosa non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante, ritenendosi congrua la sanzione irrogata in relazione ai suddetti fatti addebitati.
P.Q.M.
Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00=
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