COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 76/A Ass. Pol. Dilettantistica Frigintini (Rg) avverso ammenda di € 150,00, squalifiche dei calciatori Bonomo Giuseppe e Caruso Giorgio per 8 gare, squalifica del calciatore Caruso Leonardo fino al 10/12/2016, squalifica del calciatore Melilli Valerio per 5 gare, squalifica fino al 31/12/2014 del calciatore Giurdanella Stefano –gara 1^ categoria A.P.D. Frigintini / A.S.D. Pachino del 10/12/2011 C.U. N° 216 del 15/12/2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 76/A Ass. Pol. Dilettantistica Frigintini (Rg) avverso ammenda di € 150,00, squalifiche dei calciatori Bonomo Giuseppe e Caruso Giorgio per 8 gare, squalifica del calciatore Caruso Leonardo fino al 10/12/2016, squalifica del calciatore Melilli Valerio per 5 gare, squalifica fino al 31/12/2014 del calciatore Giurdanella Stefano –gara 1^ categoria A.P.D. Frigintini / A.S.D. Pachino del 10/12/2011 C.U. N° 216 del 15/12/2011 Con appello ritualmente proposto la A.P.D. Frigintini, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendole tutte da rimodulare e riformare alla stregua di quanto effettivamente e concretamente accaduto. In particolare l'appellante evidenzia, qui molto in sintesi, che non sia vero che l'arbitro sia stato attinto da sputi da parte di propri sostenitori e che neppure sia vero che i calciatori Caruso Giorgio e Giurdanella Stefano abbiano posto in essere i comportamenti loro addebitati, fornendo una ricostruzione dei fatti sostanzialmente differente da quella descritta dal direttore di gara.La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito in udienza il legale rappresentante della società appellante, osserva quanto segue: Vanno innanzi tutto disattese le richieste di confronto con il direttore di gara ovvero di testimonianza da parte dell'osservatore arbitrale, perché non consentite dal regolamento di disciplina (artt. 34 n° 5 e 35 C.G.S.). Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. A tale norma regolamentare non è ovviamente possibile derogare, mentre è possibile tenere conto di eventuali macroscopiche contraddizioni o inesattezze che possano indurre ad un diverso convincimento ai fini sanzionatori ovvero rivedere l'entità delle sanzioni stesse all'esito di un più articolato riesame dei fatti addebitati a ciascuno. Nel rapporto di che trattasi è dato leggere, con estrema chiarezza e senza alcuna contraddizione o inesattezza, dei comportamenti assunti dai singoli tesserati nonché di quanto subito dal direttore di gara ad opera di sostenitori locali a fine gara, con ciò legittimandosi la sanzione dell'ammenda, peraltro non impugnabile. La società appellante non fornisce al contrario alcun riscontro probatorio o semplicemente logico indiziario alle sue affermazioni difensive, soltanto limitandosi a negare che i fatti stessi siano accaduti. Solo per il caso del calciatore Caruso Leonardo chiede una più equa riclassificazione del comportamento dallo stesso assunto, senza tuttavia motivare in alcun modo il senso della propria richiesta. A tal proposito vale aggiungere che le sanzioni irrogate al predetto nonché al calciatore Giurdanella appaiono adeguate e ben proporzionate ai gravi fatti loro addebitati. In conclusione non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dall’arbitro. Può tuttavia addivenirsi ad una riduzione delle sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Bonomo Giuseppe e Caruso Giorgio e del calciatore Melilli Valerio, tenendo conto di quanto effettivamente loro attribuito dal direttore di gara ed ancora dell'unicità del contesto nel quale i fatti che li riguardano si sono verificati e sono stati rilevati. P.Q.M. Dispone contenersi in sei giornate di gara la sanzione a carico dei calciatori Bonomo Giuseppe e Caruso Giorgio; dispone altresì contenersi in quattro giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Melilli Valerio; dispone confermarsi il resto dei provvedimenti assunti dl Giudice Sportivo in primo grado. Senza addebito di tassa reclamo.
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