COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 70 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012. Reclamo della soc. Cinigiano avverso dec. Del GST di Livorno. Esito gara Cinigiano – Marsiliana del 14/12/2012. (C.U 25 del 16.12.2011 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 70 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012. Reclamo della soc. Cinigiano avverso dec. Del GST di Livorno. Esito gara Cinigiano – Marsiliana del 14/12/2012. (C.U 25 del 16.12.2011 ) La Società Cinigiano, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del proprio reclamo da parte del G.S.Territoriale di Grosseto, pur riconoscendo come il reclamo in primo grado sia stato inoltrato oltre i termini abbreviati previsti, chiede a questa Commissione che si debbano comunque valutare i fatti occorsi nella gara in epigrafe indicata evitando di privilegiare un errore formale rispetto ad un errore sostanziale. A tal proposito, rileva come il ritardo sia da imputare ad una difficoltà nel reperire un recapito della società controparte avvenuto, dopo una serie di telefonate a tesserati federali della delegazione di Grosseto, alle ore 12,00 del 15.12.2001. Chiede, concludendo che venga sanzionata, sotto un aspetto sostanziale, la Società avversaria rea di comportamento antisportivo avendo schierato consapevolmente un calciatore colpito da squalifica e non avente quindi titolo a partecipare alla gara. La Commissione osserva che in tema di norme riguardanti il procedimento disciplinare in materia di esito gara opera il disposto dell’art. 33, comma 5, norma che non necessita di alcuna interpretazione solo che si osservi il suo precetto letterale dal carattere assolutamente chiaro: “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, alla eventuale controparte”. Sussiste quindi in capo alla reclamante un preciso onere, ovvero l’invio dell’atto di impugnazione alla Società avversaria al fine di consentire a questa l’esercizio del diritto di difesa. Circa le modalità di invio la Commissione ritiene di dover ricordare che tutti i dati utili e necessari (indirizzi, numeri telefonici o di fax, indirizzi e-mail ove esistano) per potere porsi in contatto con le altre Società si rinvengono sul sito internet www.lnd.it senza che vi sia necessità di ricorrere a contatti con organi o uffici federali. di qualsiasi genere. L’inosservanza delle norme citate che, secondo la Società reclamante costituisce unicamente “un errore formale” costituisce in realtà un vizio procedurale insanabile, come lo è la scadenza di un termine perentorio, che preclude ogni possibilità di intervento da parte degli Organi giudicanti. Il reclamo deve essere quindi respinto in base a quanto disposto dall’art. 36 comma 7 Codice di Giustizia Sportiva che vieta all’Organo di secondo grado ogni possibilità di intervento nei casi come quello di specie (Art.36, c.7 del C.G.S.). P.Q.M. la C.D.T.T, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il reclamo disponendo l’acquisizione della relativa tassa.
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