COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 85 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dalla Pol. Chianti Banca Monteriggioni avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. D’Angelo Piero per 5 gare.C.U. N° 33 del 22.12.2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2
85 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dalla Pol. Chianti Banca Monteriggioni avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. D’Angelo Piero per 5 gare.C.U. N° 33 del 22.12.2011
Il G.S. squalificava il giocatore D’Angelo Pietro “per condotta violenta verso un calciatore avversario procurandogli conseguenze”.
Avverso tale provvedimento propone reclamo la società la quale, confermando sostanzialmente il gesto attribuito al tesserato, evidenzia come il tutto sia stato particolarmente enfatizzato; asserisce come non vi siano state conseguenze a carico del giocatore colpito.
Il reclamo non merita accoglimento.
Sul fatto, infatti, non vi sono dubbi; il Direttore di Gara tanto nel rapporto quanto sul suo supplemento, descrive il gesto del D’Angelo (“gancio di tipo pugilistico”), annoverandolo come violento e in pieno volto, con conseguente lieve stordimento e arrossamento della parte colpita.
Motivi di equità e proporzione anche con fattispecie decise in data odierna, fanno ritenere la sanzione del primo Giudice ben calibrata.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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