COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 17 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Perez Angela Rosie, Presidente della Montevarchi Calcio Aquila 1902, affinché risponda della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 49, lettera c, delle N.O.I.F. ed agli artt. 23 e 24, n. 2 lettera a), del Regolamento della L.N.D.; – la Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 a titolo di responsabilità diretta quale conseguenza delle violazioni ascritte al Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 17 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Perez Angela Rosie, Presidente della Montevarchi Calcio Aquila 1902, affinché risponda della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 49, lettera c, delle N.O.I.F. ed agli artt. 23 e 24, n. 2 lettera a), del Regolamento della L.N.D.; - la Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 a titolo di responsabilità diretta quale conseguenza delle violazioni ascritte al Presidente. L’attività ufficiale della L.N.D. prende le mosse dal C.U. n. 1 di ciascuna Stagione Sportiva, pubblicato per l’annata in esame il 1 luglio 2011, il quale indica una serie di adempimenti, connessi alla iscrizione ai campionati, che è doveroso esaminare al fine di decidere sul deferimento qui in esame. Le iscrizioni delle varie Società ai campionati di competenza avvengono sulla base di linee-guida che la Lega Nazionale Dilettanti comunica ai Comitati Regionali stabilendo le condizioni inderogabili in base alle quali l’iscrizione deve avvenire. Tali condizioni sono state indicate per l’annata calcistica in corso, con nota 9/06/2011 della L.N.D., nelle seguenti: a) disponibilità di un impianto omologato; b) inesistenza di posizioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società, Tesserati; c) versamento di somme a titolo di diritti o oneri finanziari vari. La produzione della documentazione prevista per l’iscrizione dalla normativa di cui alle lettere a), b) e c) sopraindicate, deve avvenire entro un termine ordinatorio la cui scadenza è demandata alla competenza dei Comitati regionali. Alla data di scadenza di detto termine le domande di iscrizione prive dei requisiti richiesti potranno essere regolarizzate entro un nuovo termine, questa volta di carattere perentorio, a pena di esclusione dal Campionato di competenza, fissato facoltativamente dai Comitati predetti. In caso di inosservanza del termine ordinatorio, anche se riferita ad una sola delle condizioni citate, il fatto - considerato illecito disciplinare - verrà sanzionato dagli Organi della Giustizia Sportiva con un’ammenda o con punti di penalizzazione, secondo le decisioni assunte in proposito da ciascun Comitato regionale, e previo deferimento della Procura Federale. Per quanto riguarda il caso di specie il C.R.T., recepita la disposizione di carattere generale (C.U. n. 1 del 5.07.2011), ha optato per la sanzione di tipo pecuniario determinandola, per il Campionato di Eccellenza di questa stagione, in € 250,00 (C.U. n. 3 del 14/07/2011), dopo aver fissato il termine per le iscrizioni, quindi per gli adempimenti con esse connessi, alla data del 15 luglio 2011. Il C.R.T., in sede di esame della documentazione prodotta agli effetti della iscrizione, ha rilevato l’inosservanza, entro il predetto termine, da parte della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 della condizione indicata alla lettera b) relativa al provvedimento assunto dalla Commissione Accordi Economici nei confronti del tesserato Danilo D’Ambrosio. Di conseguenza, con apposita delibera del C.D. ha indicato a detta Società la data del 2 agosto 2011 quale scadenza del termine perentorio previsto dalla normativa generale richiamata. Rilevato infine che la regolarizzazione della posizione societaria è avvenuta solo in data 1 agosto c.a., quindi dopo la scadenza del termine ordinatorio seppur prima di quello perentorio, il C.R.T. ha disposto l’invio degli atti alla Procura Federale per l’assunzione dei provvedimenti previsti dalla nota 9 giugno 2011 della L.N.D.. In conseguenza di quanto sopra l’Ufficio Inquirente ha notificato il deferimento alle parti interessate, trasmettendo gli atti a questa Commissione. Convocate le parti per la data odierna il Presidente del Collegio dopo aver dato atto dell’assenza dei soggetti deferiti, per quanto ritualmente convocati, invita il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Marco Stefanini, ad esporre le conclusioni dell’Ufficio. Il rappresentante della Procura dopo aver posto in evidenza il fatto che l’addebito trova la propria ragion d’essere nella documentazione trasmessa dal C.R.T. ed allegata al fascicolo del deferimento, chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - alla Signora Angela Rosa Perez l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta). La C.D.T.T., riunita in camera di consiglio, ritiene dover ripercorrere, per la completa conoscenza dei fatti, le vicende della Società nel corso della presente stagione sportiva. Avvenimenti successivi alla segnalazione effettuata dal C.R.T. alla Procura in ordine agli inadempimenti rilevati (16 settembre 2011) in sede di iscrizione al Campionato di Eccellenza. Con sentenza depositata in data 10 novembre c.a., il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il fallimento della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, s.r.l., disponendo l’esercizio provvisorio dell’impresa per mesi uno. In data 17 novembre il C.R.T. in assenza di provvedimenti federali in merito, ha disposto la sospensione della disputa della gara che si sarebbe dovuta disputare in data 20 novembre u.s.. Il Tribunale di Arezzo ha ancora e con effetto immediato a far data dal 18 novembre, disposto la revoca dell’esercizio provvisorio Il Presidente Federale ha disposto, in data 23 novembre 2011 con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 88/A, la revoca dell’affiliazione della Società fallita. Il Curatore fallimentare ha a sua volta, a termini di legge,comunicato al C.R.T., con nota pervenuta all’Organo federale in data 15.12.2011, l’avvenuto deposito della sentenza, unitamente alle incombenze per la eventuale insinuazione nel passivo del fallimento. Ciò premesso, esaminata la questione nel merito, il Collegio ritiene il deferimento del tutto fondato e quindi da accogliere. Infatti l’addebito risulta per “tabulas” dall’esame della documentazione allegata all’atto di deferimento, senza peraltro che ne sia stata contestata la fondatezza. Per quanto riguarda le sanzioni la C.D.T.T. ritiene doversi tenere distinta la posizione della Società da quella della Presidente.La revoca dell’affiliazione rende del tutto inefficace qualsiasi provvedimento a carico della Società, condividendo al proposito la posizione della C.D.N., mentre, per ormai consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, la sanzione può essere irrogata alle persone fisiche, anche se non più tesserate, rinviandone l’esecuzione al momento di un nuovo eventuale tesseramento. In ordine a tale ultimo punto questo Collegio ritiene congrua, perché perfettamente adeguata ai fatti la richiesta della Procura Federale relativa alla Presidente della Società. P.Q.M. la C.D.T.T., in parziale accoglimento del deferimento, infligge alla Signora Perez Angela Rosie, nella sua qualità di Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, la sanzione della inibizione per mesi tre da scontarsi, ove non tesserata alla data odierna, al momento di un nuovo tesseramento.Nessuna sanzione viene comminata alla società per le considerazioni esposte in parte motiva.
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