COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 74 stagione sportiva 2011/2012Reclamo proposto dall’U.S. Poggibonsi avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Violetta Matteo per tre gare. C.U. N° 32 del 15.12.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 74 stagione sportiva 2011/2012Reclamo proposto dall’U.S. Poggibonsi avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Violetta Matteo per tre gare. C.U. N° 32 del 15.12.2011 Il G.S. squalificava il giocatore Violetta Matteo “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”: Con il reclamo proposto la società nega qualsiasi intento violento, imputando il gesto dell’incolpato ad un improvviso impulso nell’alzare il braccio sinistro, toccando l’avversario. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione, allegando al gravame un CD contenente, a suo dire, la sequenza video dell’accaduto. Il Collegio, ai fini istruttori, richiedeva al D.G. un supplemento di rapporto. Il reclamo non merita accoglimento. Premesso che in questo tipo di procedimenti non è ammesso l’esame di alcun supporto video, quanto descritto dall’Arbitro sia negli atti di gara sia sul supplemento, non lascia adito a dubbi. La tesi della società, quindi, non può essere accolta. Sull’entità della sanzione, questa appare conforme al disposto normativo, e appare correttamente modulata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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