COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 75 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 32 del 15.12.2011) Reclamo della Polisportiva Spoiano avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore Mencaroni Nello fino al 14.01.2012 e avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla medesima società.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 75 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 32 del 15.12.2011) Reclamo della Polisportiva Spoiano avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore Mencaroni Nello fino al 14.01.2012 e avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla medesima società. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 22.12.2011 la società Polisportiva Spoiano, nella persona del Presidente, ha impugnato i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale con i quali è stata sanzionata la medesima società, con l’ammenda di € 500,00, e il dirigente accompagnatore Mencaroni Nello, con la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Federazione sino al 14.01.2012, quanto alla prima “per lancio di sputi che raggiungono il D.g. a fine gara con scuotimento minaccioso della rete di recinzione ad opera di propri sostenitori che tentavano inoltre di superarla. Per tesserati non identificati che a fine gara deridono il D.g. e incitano i sostenitori contro lo stesso; quanto al secondo perché “in qualità di dirigente accompagnatore veniva meno ai suoi doveri di assistenza al D.g. che gli richiedeva di far intervenire la forza pubblica. Richiesta che veniva disattesa”. La reclamante, nell’impugnare i provvedimenti sopraindicati, non nega che 2-3 persone abbiano contestato e offeso il D.g. in alcuni momenti della gara. Giustifica detto atteggiamento con il comportamento arrogante e presuntuoso tenuto dall’arbitro durante l’arco della partita nei confronti dei giocatori che chiedevano spiegazioni per alcune decisioni di gioco apparse non opportune. La società dichiara, inoltre, che non risponde a verità quanto riportato dall’arbitro in sede di referto, in ordine al tentativo di scavalcamento della rete di recinzione effettuato da alcuni tifosi e degli sputi allo stesso rivolti. Al proposito precisa che i pochi tifosi presenti sugli spalti si sono limitati a contestare, seppur in maniera pesante, l’operato arbitrale, ma senza porre in essere quanto oggetto di incolpazione. Per quanto riguarda gli addebiti mossi nei confronti del dirigente Nello Mencaroni, conferma la mancata chiamata alle forze dell’ordine, in quanto ritenuta non necessaria in relazione alle circostanze di fatto venutesi a creare. Sul punto, precisa la società, che il Dirigente era perfettamente a conoscenza dell’identità dei contestatori; che gli stessi non avrebbero mai fatto nulla per minare l’incolumità del D.g. e che, in ogni caso, il Dirigente avrebbe garantito per la sicurezza, fornendo all’arbitro, come avvenuto, tutta l’assistenza necessaria. La reclamante conclude il proprio ricorso formulando istanza di audizione e chiedendo, per i motivi sopraesposti, la riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione dell’inibizione inflitta al Dirigente Accompagnatore Mencaroni Nello. All’udienza del 13 gennaio 2012, previa rituale convocazione, è comparso il sig. Lodovichi Marcello, delegato dal Presidente della società, al quale è stata data lettura del supplemento di rapporto redatto dal D.g. su richiesta della Commissione Disciplinare. La società ha insistito con la richiesta di riduzione dell’ammenda e di annullamento dell’inibizione, riportandosi nelle motivazioni di cui al reclamo, riaffermando la non verità dei fatti riportata dal D.g. in sede di referto, sia in ordine alla parte relativa agli sputi, sia in ordine alla scarsa assistenza fornita dal Dirigente Accompagnatore. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda non merita accoglimento, mentre l’impugnativa avverso la sanzione dell’inibizione è da ritenersi inammissibile. Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, la reclamante se da una parte conferma la contestazione offensiva del pubblico nei confronti dell’arbitro, manifestatasi anche attraverso lo scuotimento della recinzione del campo da giuoco, dall’altro nega ogni tentativo di scavalcamento e gli sputi nei confronti dell’arbitro. Pertanto, in un’ottica fattuale, il sindacato che questo Giudice dovrà compiere dovrà essere rivolto esclusivamente all’accertamento dell’esistenza di quei dati che sono espressamente contestati, dovendosi considerare processualmente acquisito tutto il resto. Al momento risulta contestato, essendo stato negato dalla reclamante, sia il tentativo di scavalcamento della rete di recinzione da parte dei tifosi, sia che il D.g. sia stato attinto da sputi. Tuttavia, la descrizione dei fatti fornita dall’arbitro in sede di referto, poi confermata in sede di supplemento, appare puntuale e priva di contraddittorietà nell’affermare l’esistenza di detti avvenimenti. Infatti, l’arbitro ha avuto modo di confermare il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere da due tifosi della Polisportiva Spoiano, i quali, oltre a minacciarlo, promettendogli di attenderlo al termine della partita, hanno tentato, invano, di superare la rete di recinzione, sputandogli contro. L’evidenza di tale ultima condotta è stata confermata dal residui di saliva visibili, uno sul petto, l’altro sulla gamba, dei quali il D.g. ha provveduto ad informare il Dirigente Accompagnatore, chiedendo l’immediato intervento della forza pubblica. La versione dei fatti fornita dalla reclamante, contraddittoria in alcuni punti, unitamente alla descrizione degli accadimenti effettuata nei rapporti gara dall’arbitro, completano l’indagine in punto di fatto, smentendo la ricostruzione difensiva effettuata. Non vi è ragione per non ritenere vero quanto affermato dal D.g. in sede di refertazione. Non sorge neppure un ragionevole dubbio sulla dinamica della vicenda. Peraltro, sempreché ce ne fosse bisogno, il carattere di fede privilegiata attribuito dalle Carte Federali ai rapporti gara consente alla C.D. di escludere sul piano processuale, dal novero dei fatti in essi riportati, quelli esposti dalla reclamante che siano con esso in conflitto. Le ragioni sopraesposte sono tali da determinare la soccombenza della ricorrente sul punto, con consequenziale conferma della sanzione irrogata dal G.S.T. che appare congrua rispetto agli avvenimenti. Per quanto attiene la sanzione dell’inibizione inflitta al Dirigente Accompagnatore Mencaroni Nello, il Collegio preso atto dell’entità della sanzione (29 giorni) dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione. Infatti, a mente dell’art. 45, comma 3, lett. b) “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari... b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;” P.Q.M. la C.D.T.T.: - Respinge il ricorso proposto dalla società Polisportiva Spoiano avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00, in quanto infondato in fatto ed in diritto; - Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società Polisportiva Spoiano avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al Dirigente Mencaroni Nello;. - Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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