LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Ermanno CORDUA/POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Ermanno CORDUA/POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 14/10/2010, il sig. Ermanno CORDUA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di aver percepito rate per € 9.000,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di € 6.000,00. LA Società non depositava nessuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Ermanno CORDUA della somma di € 6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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