• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
DEL SIGNOR MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°186 DEL 23.05.11 VERTENZA N.6), EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. QUATTRINI FEDERICO, NONCHÉ’ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°119 DEL 31.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. DE MARCO ANGELO, NONCHE’ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N 119 DEL 31.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. TINO ALESSANDRO. NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE CONSENTITO, OMETTENDO OGNI CONTROLLO AL RIGUARDO, CHE IL SIG. BARONE ADRIANO, ALL’EPOCA SEGRETARIO DELLA MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., INVIASSE A TESSERATI ED ORGANI FEDERALI LE MISSIVE DATATE 03.01.11, DI CUI AGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE D’INDAGINE N°1, FOGLIO 2 E N.2° FOGLIO 2, CONTENENTI AFFERMAZIONI FALSE;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
DEL SIGNOR MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°186 DEL 23.05.11 VERTENZA N.6), EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. QUATTRINI FEDERICO, NONCHÉ’ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°119 DEL 31.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. DE MARCO ANGELO, NONCHE’ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N 119 DEL 31.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. TINO ALESSANDRO. NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE CONSENTITO, OMETTENDO OGNI CONTROLLO AL RIGUARDO, CHE IL SIG. BARONE ADRIANO, ALL’EPOCA SEGRETARIO DELLA MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., INVIASSE A TESSERATI ED ORGANI FEDERALI LE MISSIVE DATATE 03.01.11, DI CUI AGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE D’INDAGINE N°1, FOGLIO 2 E N.2° FOGLIO 2, CONTENENTI AFFERMAZIONI FALSE;
DEL SIG. BARONE ADRIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETA’ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA1 C.G.S., PER AVERE INVIATO A TESSERATI ED ORGANI FEDERALI LE MISSIVE DATATE 03.01.11, DI CUI AGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE D’INDAGINE N°1, FOGLIO 2 E N°2 FOGLIO 2, CONTENENTI AFFERMAZIONI FALSE; NONCHÉ LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 3, C.G.S., PER NON ESSERSI PRESENTATO, PER BEN DUE VOLTE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, ALL’AUDIZIONE PROGRAMMATA DAL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE IN SEDE D’INDAGINE.
Con note del 7 e del 9 Novembre 2011, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con racc. A.R. del 6.12.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 23.01.2012, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza è comparso per la Procura Federale l’Avv. Massimiliano Di Francesco ed il Sig. Barone Adriano, mentre per il sig. Malvone Aurelio nessuno compariva e non faceva pervenire scritti difensivi nonostante la regolarità della notifica dell’atto di contestazione.
Il Barone Adriano chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta di parte, sanzione che veniva concordata nella misura di mesi sei di squalifica.
Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione all’altro soggetto deferito non comparso e, dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi nove di inibizione per il Sig. Malvone Aurelio ed € 3.000.000 d’ammenda e tre punti di penalizzazione per la Società Morro D’Oro Calcio S.R.L.
Osserva la Commissione che la sanzione concordata dalla procura con il Sig. Barone risulta essere congrua e che le contestazioni mosse all’altro soggetto deferito trovano riscontro negli atti ufficiali acquisiti al fascicolo, nonché nel comportamento del medesimo, rimasto contumace nel presente procedimento. Quanto alla posizione della Società Morro D’oro Calcio, osserva la Commissione che la stessa non è stata deferita sul presupposto della sua inattività dal 29.07.2011 e che, allo stato, la stessa non risulta più affiliata alla FIGC.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta della parte, la responsabilità del Sig. Barone Adriano, applicandogli la sanzione di mesi sei di squalifica.
Ritenuta altresì la responsabilità del Sig. Malvone Aurelio, applica allo stesso la sanzione della inibizione a svolgere funzioni nell’ambito della FIGC per mesi nove.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
DEL SIGNOR MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°186 DEL 23.05.11 VERTENZA N.6), EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. QUATTRINI FEDERICO, NONCHÉ’ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°119 DEL 31.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. DE MARCO ANGELO, NONCHE’ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N 119 DEL 31.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. TINO ALESSANDRO. NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE CONSENTITO, OMETTENDO OGNI CONTROLLO AL RIGUARDO, CHE IL SIG. BARONE ADRIANO, ALL’EPOCA SEGRETARIO DELLA MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., INVIASSE A TESSERATI ED ORGANI FEDERALI LE MISSIVE DATATE 03.01.11, DI CUI AGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE D’INDAGINE N°1, FOGLIO 2 E N.2° FOGLIO 2, CONTENENTI AFFERMAZIONI FALSE;"