COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETà GAGLIARDI POTENZA (CALCIO A 5 SERIE D) AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI CAPECE CLAUDIO E FOSCOLO VITO, COME RIPORTATO SUL CU N. 21 DEL 07/12/2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETà GAGLIARDI POTENZA (CALCIO A 5 SERIE D) AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI CAPECE CLAUDIO E FOSCOLO VITO, COME RIPORTATO SUL CU N. 21 DEL 07/12/2011. Letto il reclamo proposto dalla Società GAGLIARDI POTENZA avverso la squalifica dei calciatori Capece Claudio e Foscolo Vito, come riportato sul C.U. n. 21 del 07/12/2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il D.G. Rilevato che la Società reclamante, benché, a seguito di sua richiesta, ritualmente convocata per l’audizione del 22/12/2011, non si sia presentata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni peraltro assolutamente generiche, addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara e neppure nelle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di audizione, dalle quali, di converso, emerge in maniera inequivocabile la responsabilità dei predetti calciatori, resisi responsabili di condotta violenta nei confronti di giocatore tesserato per la squadra avversaria; Considerato, inoltre, come quanto sostenuto dal signor Taddonio Mario, calciatore della reclamante, giusta documentazione in atti, non trovi conferma nelle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di audizioni, dalle quali emerge, al contrario, che lo stesso si trovava in posizione defilata rispetto alla zona del campo interessata dai fatti in contestazione; Ritenuto, quindi, come alla luce di quanto emerso appaia evidente che le dichiarazioni del Taddonio non solo non corrispondono al vero, quanto piuttosto palesano una evidente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità meritevole di sanzione; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 21 del 07.12.2011; • infligge al calciatore TADDONIO Mario n. 2(due) giornate di squalifica; • dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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