• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di:
NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI.
Per rispondere
1) Il Sig. Napoli Pasquale, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 38, comma 1, 61,
comma 1 e 66, comma 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità:
A) consentito al Sig. Lumicisi Domenico, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us
Falchi Maropati il 19/09/2010-26/09/2010-San Roberto/Falchi Maropati(distinta priva di data) e del 10/10/2010, pur non
essendo in costanza di tesseramento con la società;
B) consentito al Sig. Giancotta Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla
Us Falchi Maropati il 30/10/2010-28/11/2010-12/12/2010-, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società,
intervenuto solamente in data 17/12/2010;
C) sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara della Us Falchi Maropati del 30/10/2010 –
28/11/2010 e 12/12/2010 nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Giancotta Giuseppe, inserito ed
indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse,
al momento,tesserato con la società;
D) sottoscritto,consentito e, comunque, non impedito che nel foglio censimento della stagione 2010-2011 della Us Falchi
Maropati, fosse inserito, quale allenatore, il nominativo del Sig. Lumicisi Domenico, pur non essendo mai stato in costanza
di tesseramento con la società;
2) il Sig. Anselmo Giorgio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 61, comma 1, e 66,
comma 4, delle NOIF, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara del
19/09/2010 – 26/09/2010 – San Roberto/Falchi Maropati (distinta priva di data) e del 10/10/2010 della società Us Falchi
Maropati, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Lumicisi Domenico, inserito ed indicato quale
tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado,invece, lo stesso non fosse, al momento, in
costanza di tesseramento con la società;
3-4-5) I Sigg. Aliffi Massimo Concetto, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3,
del CGS, per avere omesso di presentarsi, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della
F.I.G.C;
6) la società Us Falchi Maropati, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibili, al Presidente, ai
tecnici ed ai dirigenti tutti, ai sensi dell’art. 4, commi l e 2, del CGS.
Deferimento Vice Procuratore Federale del 23 novembre 2011.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di:
NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI.
Per rispondere
1) Il Sig. Napoli Pasquale, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 38, comma 1, 61,
comma 1 e 66, comma 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità:
A) consentito al Sig. Lumicisi Domenico, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us
Falchi Maropati il 19/09/2010-26/09/2010-San Roberto/Falchi Maropati(distinta priva di data) e del 10/10/2010, pur non
essendo in costanza di tesseramento con la società;
B) consentito al Sig. Giancotta Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla
Us Falchi Maropati il 30/10/2010-28/11/2010-12/12/2010-, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società,
intervenuto solamente in data 17/12/2010;
C) sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara della Us Falchi Maropati del 30/10/2010 -
28/11/2010 e 12/12/2010 nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Giancotta Giuseppe, inserito ed
indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse,
al momento,tesserato con la società;
D) sottoscritto,consentito e, comunque, non impedito che nel foglio censimento della stagione 2010-2011 della Us Falchi
Maropati, fosse inserito, quale allenatore, il nominativo del Sig. Lumicisi Domenico, pur non essendo mai stato in costanza
di tesseramento con la società;
2) il Sig. Anselmo Giorgio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 61, comma 1, e 66,
comma 4, delle NOIF, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara del
19/09/2010 - 26/09/2010 – San Roberto/Falchi Maropati (distinta priva di data) e del 10/10/2010 della società Us Falchi
Maropati, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Lumicisi Domenico, inserito ed indicato quale
tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado,invece, lo stesso non fosse, al momento, in
costanza di tesseramento con la società;
3-4-5) I Sigg. Aliffi Massimo Concetto, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3,
del CGS, per avere omesso di presentarsi, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della
F.I.G.C;
6) la società Us Falchi Maropati, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibili, al Presidente, ai
tecnici ed ai dirigenti tutti, ai sensi dell’art. 4, commi l e 2, del CGS.
Deferimento Vice Procuratore Federale del 23 novembre 2011.
IL DEFERIMENTO
Nella seduta dell’11 aprile 2011 la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria - decidendo su ricorso
presentato dalla U.S. Falchi Maropati avverso la squalifica inflitta all’allenatore Sig. Giancotta Giuseppe responsabile di
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara nel corso dell’incontro Real Gioia - Falchi Maropati
disputata il 20.2.2011, accertava che lo stesso effettivamente non era presente alla gara.
Disponeva rimettersi gli atti alla Procura Federale al fine di accertare chi fosse effettivamente la persona indicata in distinta come
Giancotta Giuseppe e se il soggetto avesse titolo a prendere parte alla gara con la qualifica di allenatore.
Nel corso delle indagini non è stato possibile accertare chi effettivamente abbia partecipato alla gara Real - Falchi Maropati del
20.2.2011.
Accertava però che:
i sigg.ri Lumicisi Domenico e Giancotta Giuseppe, nella stagione sportiva 2010 – 2011 avevano prestato la propria attività come
allenatori in favore della Soc. Falchi Maropati;
che il sig. Di Napoli Pasquale aveva consentito ai predetti di svolgere attività di allenatore pur non essendo regolarmente tesserati
con la società; nonché per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, alcune distinte di gara dichiarando, sotto la propria
responsabilità che il sig. Giancotta Giuseppe rivestiva la qualifica di allenatore della squadra Falchi Maropati;
che il sig. Anselmo Giorgio aveva sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, alcune distinte di gara dichiarando, sotto la propria
responsabilità, che il sig. Lumicisi Domenico rivestiva la qualifica di allenatore della squadra Falchi Maropati.
Deferiva, inoltre, i sigg.ri Aliffi Massimo Concetto, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3,
del CGS, per avere omesso di presentarsi, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e la
Soc. Maropati per responsabilità diretta ed oggettiva.
IL DIBATTIMENTO
Nell’odierna seduta è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giuseppe Mascianà.
Nessuno è comparso per i deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il sostituto procuratore federale ha esposto brevemente i motivi del deferimento e ha così concluso:
- per Napoli Pasquale sette mesi di inibizione;
- per Anselmo Giorgio tre mesi di inibizione;
- per Aliffi Massimo, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore due mesi di inibizione;
- per la società Falchi Maropadi € 800,00 di ammenda;
- per l’allenatore Lumicisi Domenico tre mesi di squalifica;
- per l’allenatore Giancotta Giuseppe quattro mesi di squalifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la commissione, accertata la responsabilità dei deferiti, che le sanzioni richieste siano congrue per Napoli Pasquale,
Anselmo Giorgio, Aliffi Massimo, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore.
Per quanto riguarda la società Falchi Maropati nessuna sanzione può essere irrogata alla stessa poiché dichiarata inattiva dal
20.9.2011 (Comunicato Ufficiale nr.25 del 20 settembre 2011). Così come nessuna sanzione può essere adottata nei confronti degli
allenatori Lumicisi Domenico e Giancotta Giuseppe perché non deferiti a questa Commissione Disciplinare Territoriale. Dall’atto di
deferimento, infatti, risulta che gli stessi, iscritti nei ruoli del Settore Tecnico, sono stati deferiti allo stesso ai sensi dell’art. 36, comma
2 e 38, comma 6 del regolamento del settore tecnico.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:
- per NAPOLI Pasquale mesi SETTE (7) di inibizione e quindi fino al 24 AGOSTO 2012;
- per ANSELMO Giorgio mesi TRE (3) di inibizione e quindi fino al 24 APRILE 2012;
- per ALIFFI Massimo, LUMICISI Francesco e MACRI Salvatore mesi DUE (2) di inibizione ciascuno, quindi fino al 24 MARZO 2012;
- per la società FALCHI MAROPATI non luogo a procedersi;
- per l’allenatore LUMICISI Domenico e l’allenatore GIACOTTA Giuseppe non luogo a procedersi.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di:
NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI.
Per rispondere
1) Il Sig. Napoli Pasquale, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 38, comma 1, 61,
comma 1 e 66, comma 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità:
A) consentito al Sig. Lumicisi Domenico, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us
Falchi Maropati il 19/09/2010-26/09/2010-San Roberto/Falchi Maropati(distinta priva di data) e del 10/10/2010, pur non
essendo in costanza di tesseramento con la società;
B) consentito al Sig. Giancotta Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla
Us Falchi Maropati il 30/10/2010-28/11/2010-12/12/2010-, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società,
intervenuto solamente in data 17/12/2010;
C) sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara della Us Falchi Maropati del 30/10/2010 –
28/11/2010 e 12/12/2010 nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Giancotta Giuseppe, inserito ed
indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse,
al momento,tesserato con la società;
D) sottoscritto,consentito e, comunque, non impedito che nel foglio censimento della stagione 2010-2011 della Us Falchi
Maropati, fosse inserito, quale allenatore, il nominativo del Sig. Lumicisi Domenico, pur non essendo mai stato in costanza
di tesseramento con la società;
2) il Sig. Anselmo Giorgio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 61, comma 1, e 66,
comma 4, delle NOIF, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara del
19/09/2010 – 26/09/2010 – San Roberto/Falchi Maropati (distinta priva di data) e del 10/10/2010 della società Us Falchi
Maropati, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Lumicisi Domenico, inserito ed indicato quale
tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado,invece, lo stesso non fosse, al momento, in
costanza di tesseramento con la società;
3-4-5) I Sigg. Aliffi Massimo Concetto, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3,
del CGS, per avere omesso di presentarsi, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della
F.I.G.C;
6) la società Us Falchi Maropati, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibili, al Presidente, ai
tecnici ed ai dirigenti tutti, ai sensi dell’art. 4, commi l e 2, del CGS.
Deferimento Vice Procuratore Federale del 23 novembre 2011."