COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai danni di quest’ultimo da parte di quattro sostenitori del Piscopio, di cui uno indossava la tuta della stessa Società, come meglio specificato nella parte motivata; la società A.C.D. PISCOPIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio dirigente Fiorillo Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 13 dicembre 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai danni di quest’ultimo da parte di quattro sostenitori del Piscopio, di cui uno indossava la tuta della stessa Società, come meglio specificato nella parte motivata; la società A.C.D. PISCOPIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio dirigente Fiorillo Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 13 dicembre 2011. IL DEFERIMENTO In data 23.5.2011 l’arbitro effettivo Sig. Idà Bruno,della Sezione AIA di Vibo Valentia, inviava al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, un esposto nel quale lamentava che in data 21 maggio 2011, mentre assisteva dalla tribuna alla gara Soriano - Piscopio disputatasi sul campo di Soriano, era stato aggredito da alcuni sostenitori della ACD Piscopio, aizzati dal dirigente della medesima Società Sig. Fiorillo Antonio. Gli atti venivano trasmessi alla Procura Federale che, espletata l’attività d’indagine, e con provvedimento del 13 dicembre 2011 ha deferito a questa Commissione il Sig. Fiorillo Antonio e la Società Piscopio per rispondere delle violazioni sopra specificate, avendo accertato: - che il Sig. Idà Bruno, prima della gara, all’ingresso del campo sportivo, in compagnia del padre, aveva avuto modo di incontrarsi con il Fiorillo e che, sempre prima della gara, era entrato negli spogliatoi per salutare il collega arbitro designato Gervasi Carlo della Sezione AIA di Cosenza; - che il Sig. Idà Bruno aveva assistito all’incontro di calcio dalla tribuna fino all’interruzione disposta dal direttore di gara, a seguito degli atti di violenza subiti dallo stesso per opera dei calciatori dell’ ACD Piscopio; - che il Fiorillo, dall’interno del recinto di gioco, si avvicinava alla rete di recinzione e rivolgeva frasi offensive e minacciose nei confronti del Sig. Idà, ritenuto responsabile del comportamento, a suo avviso imparziale, del direttore di gara; - che il Sig. Idà reagiva in modo urbano; - che alcuni sostenitori dell’ ACD Piscopio, a seguito del comportamento del Sig. Fiorillo, aggredivano il Sig. Idà, provocandogli lesioni dichiarate guaribili in quattro giorni dai sanitario del nosocomio di Soriano. IL DIBATTIMENTO Nella seduta del 23 gennaio 2012, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giuseppe Mascianà nonché, i Sigg. Fiorillo Antonio (deferito) e Carnovale Vincenzo, quest’ultimo in rappresentanza dell’ACD Piscopio, entrambe difesi dall’Avv. Antonio Sgromo del Foro di Catanzaro. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giuseppe Mascianà, dopo una breve requisitoria con la quale ha illustrato compiutamente i motivi posti a sostegno del deferimento formulando le seguenti richieste: - per il dirigente dell’ACD Piscopio Sig. Fiorillo Antonio, SEI mesi d’inibizione (a decorrere dal 26 maggio 2015); - per la Società A.C.D. PISCOPIO l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). LE RICHIESTE DELLA DIFESA L’avv. Sgromo conclude per il proscioglimento dei deferiti e l’invio degli atti al Comitato Regionale Arbitri, per eventuali sanzioni a carico dell’arbitro Sig. Idà Bruno. I MOTIVI DELLA DECISIONE Il deferimento è fondato nei limiti di seguito evidenziati. E’ incontestabile che i deferiti si siano resi responsabili delle violazioni loro ascritte. E’ altrettanto vero, che l’Organo Giudicante (così come più volte ribadito dalla Commissione Disciplinare Nazionale) ha facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa senza dover necessariamente ricorrere al criterio dell’automatismo. Nella fattispecie appare equo sanzionare il dirigente dell’ACD Piscopio Sig. Fiorillo Antonio con l’inibizione per mesi tre a decorrere dal 26 maggio 2015 e la Società ACD Piscopio con l’ammenda di € 200,00. Per quanto riguarda il Sig. Idà Bruno, tesserato della Sezione AIA di Vibo Valentia, la Commissione ritiene di trasmettere al Comitato Regionale Arbitri gli atti, per le valutazioni di competenza, circa il comportamento tenuto dallo stesso prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro, oggetto della presente decisione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga: - al dirigente del Piscopio FIORILLO Antonio, mesi TRE (3) di inibizione, quindi fino al 25 AGOSTO 2015 (già inibito fino al 26.5.2015); - alla Società ACD PISCOPIO l’ammenda di € 200,00 (Duecento/00). Dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Arbitri Calabria, per quanto di competenza, in merito al comportamento tenuto dal Signor IDA’ Bruno, tesserato della Sezione AIA di Vibo Valentia, prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro, oggetto della presente decisione.
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