COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 48. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ACERRANA 1926 – GARA POL. ACERRANA 1926 / S. MARTINIO VALLE CAUDINA DELL’11.12.2011 – PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 48. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ACERRANA 1926 – GARA POL. ACERRANA 1926 / S. MARTINIO VALLE CAUDINA DELL’11.12.2011 – PROMOZIONE. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Pol. Acerrana 1926, avverso la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Castaldo Vincenzo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, come emerge chiaramente dagli atti ufficiali, emerge, senza ombra di dubbio, che il comportamento dell’allenatore, sig. Castaldo Vincenzo, è risultato di chiara violazione delle norme sportive vigenti. Deve aggiungersi che la linearità e la chiarezza degli atti ufficiali (che fanno riferimento anche ad un intervento dei tutori dell’ordine pubblico) non lascia spazio ad interpretazioni di segno contrario. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. Acerrana 1926; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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