COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NAZZARO C5 – GARA EPITAFFIO I SAN NAZZARO C5 DEL 18.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NAZZARO C5 – GARA EPITAFFIO I SAN NAZZARO C5 DEL 18.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dal ricorso prodotto dalla società reclamante e dalla documentazione ad esso allegato, è emerso il ridimensionamento della responsabilità a carico del calcettista Maiello Roberto, sanzionato dal G.S.T., ad avviso di questa C.D.T., in misura non corrispondente, per eccesso, all’effettiva gravità dell’infrazione da lui commessa. Deve, pertanto, disporsi la riduzione a quattro giornate di gara dell’impugnata squalifica a carico del nominato calcettista Maiello Roberto. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Nazzaro C5, riducendo a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calcettista Maiello Roberto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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