COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NAZZARO C5 – GARA EPITAFFIO I SAN NAZZARO C5 DEL 18.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NAZZARO C5 – GARA EPITAFFIO I SAN NAZZARO C5
DEL 18.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto
d’impugnazione. Invero, dal ricorso prodotto dalla società reclamante e dalla documentazione ad
esso allegato, è emerso il ridimensionamento della responsabilità a carico del calcettista Maiello
Roberto, sanzionato dal G.S.T., ad avviso di questa C.D.T., in misura non corrispondente, per
eccesso, all’effettiva gravità dell’infrazione da lui commessa. Deve, pertanto, disporsi la riduzione a
quattro giornate di gara dell’impugnata squalifica a carico del nominato calcettista Maiello Roberto.
P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Nazzaro C5, riducendo a
quattro giornate di gara la squalifica a carico del calcettista Maiello Roberto; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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