COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO G. ROMANELLI – GARA G. ROMANELLI I MONTESANO 2006 DEL 10.12.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO G. ROMANELLI – GARA G. ROMANELLI I MONTESANO
2006 DEL 10.12.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società G. Romanelli, avverso la sanzione della squalifica,
a carico del calciatore Romano Domenico, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero,
come emerge chiaramente dal referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva,
costituisce fonte privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il comportamento del
calciatore Romano Domenico è risultato di chiara violazione delle norme sportive vigenti. Deve
aggiungersi, inoltre, che il nominato calciatore ha tentato di aggredire, oltre che a minacciare ed
ingiuriare, il direttore di gara al momento del provvedimento di espulsione. Inoltre, considerato il
ruolo ricoperto dal calciatore Romano Domenico (capitano), non può non aggiungersi che, a
maggior ragione, il suo comportamento non appare meritevole della richiesta riduzione della
sanzione. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società G. Romanelli; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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