COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAPRIGLIA – GARA CAPRIGLIA I ALBA CAVESE DEL 17.12.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAPRIGLIA – GARA CAPRIGLIA I ALBA CAVESE DEL 17.12.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dal ricorso prodotto dalla società reclamante ri rileva che realmente il calciatore Apicella Giuseppe doveva essere sanzionato per il suo comportamento tenuto al momento dell’espulsione per doppia ammonizione, ma la squalifica a suo carico, per cinque giornate di gare, sanzionata dal Giudice di prime cure, può essere ridotta a quattro giornate, nel doveroso rispetto della corrispondenza tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la relativa sanzione. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso proposto alla società Capriglia, riducendo la squalifica a carico del calciatore Apicella Giuseppe a quattro giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it