COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S.CAVOLA Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 21.12.2011 gara JUNIOR MONTALE – CAVOLA del 4.12.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S.CAVOLA Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 21.12.2011 gara JUNIOR MONTALE – CAVOLA del 4.12.2011 L’A.S.D. U.S.CAVOLA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento del Giudice Sportivo del C.R.E.R. che ha respinto il reclamo della stessa ricorrente, che denunciava la sostituzione da parte dell’A.S.D. Junior Montale, nella gara di cui all’oggetto, di un calciatore giovane nato nel 1992(presenza obbligatoria) con altro indicato in distinta come nato nel 1990, dichiarando che si era trattato di un errore di trascrizione in quanto il nuovo giocatore entrato era nato nel 1992 e non nel 1990. “Sicuramente tutto è possibile, ma benché non siamo legali, siamo a conoscenza che l’errore per la legge italiana, a qualsiasi livello, non può essere portato come elemento di discolpa o giustificativo. Infatti in tutti i comparti della giustizia non è possibile sostenere che l’errore è un giustificativo di prova, e di conseguenza non subire la relativa pena”. La stessa controparte, nella memoria presentata, sostiene che da parte dell’arbitro sia stata effettuata una verifica molto approssimativa dei documenti consegnati prima della gara. “Se così fosse, chi è che ci assicura/tranquillizza che comunque si è trattato di un mero errore formale rispetto al fatto che l’altra società abbia eventualmente fatto giocare la partita in oggetto a determinati giocatori, inserendo in distinta nomi e mostrando cartellini di riconoscimento di altri? Chiede la punizione sportiva della perdita della gara all’A.S.D.Junior Montale, in alternativa la ripetizione della gara e l’annullamento dell’addebito della tassa reclamo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - premesso che il richiesto annullamento della tassa reclamo non rientra tra le prerogative della giudicante; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha dichiarato di avere effettuato la identificazione dei calciatori nei modi previsti dalle norme vigenti, con la rispondenza dei giocatori indicati in elenco con i partecipanti alla gara; - accertato che il calc. BARETTI MATTEO, erroneamente indicato in elenco dall’A.S.D. JUNIOR MONTALE come nato l’1.12.1990, risulta invece nato l’1.12.1992; - ritenuto, conseguentemente che non vi sia stata, da parte dell’A.S.D. JUNIOR MONTALE violazione delle norme che regolano lo svolgimento delle gare, così come previsto dal C.U. C.R.E.R. n. 3, punto 3.1, lett. B) del 21.7.2011; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D. U.S. CAVOLA, confermando l’omologazione del risultato conseguito sul campo : JUNIOR MONTALE 1 – CAVOLA 1.Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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