COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 84 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. WADIS PAESANTI GORINO Avverso squalifica per 8 giornate calc. CONVENTI RICCARDO e inibizione al 29.2.2012 dir.acc.uff. MANTOVANI TIZIANO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 24 del 14.12.2011 gara VILLANOVA – WADIS PAESANTI dell’11.12.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
84 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. WADIS PAESANTI GORINO
Avverso squalifica per 8 giornate calc. CONVENTI RICCARDO e inibizione al 29.2.2012 dir.acc.uff.
MANTOVANI TIZIANO
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 24 del 14.12.2011
gara VILLANOVA – WADIS PAESANTI dell’11.12.2011
L’A.S.D. WADIS PAESANTI GORINO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc.
CONVENTI “non ha mai tentato di colpire al volto, con un pugno l’arbitro, non ha sferrato calci in direzione dell’arbitro, nell’intervallo
non si è recato nello spogliatoio dell’arbitro senza permesso e non ha sferrato due pugni contro la parete, non ha invitato il d.d.g. a
cambiare la motivazione del provvedimento disciplinare a suo carico con frasi minacciose; 2) il dirigente MANTOVANI non ha offeso e
minacciato il d.d.g. dalla tribuna e non ha mai tentato, durante l’intervallo, di forzare il cancello e di andare a contatto con l’arbitro.
Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito : 1)
che il calc. CONVENTI, dopo una decisione tecnica, rincorreva l’arbitro, rivolgendogli, a gran voce, una serie di offese ed epiteti
scurrili e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, , tentava di colpire l’arbitro con pugni e calci, fortunatamente non
giunti a segno per repentine schivate dell’arbitro, venendo poi allontanato a forza da giocatori avversari. Al termine dell’incontro,
entrato senza permesso nello spogliatoio dell’arbitro, con fare minaccioso, gli chiedeva di modificare la motivazione della sua
espulsione; 2) il dir.acc.uff. MANTOVANI rivolgeva all’arbitro frasi offensive, scurrili e minacciose anche di atti estremi, venendo
conseguentemente allontanato dal terreno di gioco. Posizionatosi in tribuna, reiterava il comportamento e, all’intervallo, cercava di
forzare un cancello per poter entrare nel recinto spogliatoi;
- considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la
decisione, assunta in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’A.S.D. WADIS PAESANTI GORINO, con la conferma di entrambi i provvedimenti
impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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