COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012Delibera della Commissione DisciplinareDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. -omissis – PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ US TERRACINA CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. -omissis - PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ US TERRACINA CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura Federale gli atti della Società US TERRACINA CALCIO che non ha rispettato il termine ordinatorio del 12.7.2011 – ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di competenza.
L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti la Società US TERRACINA CALCIO non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine, l’attestazione di disponibilità del campo di gioco, avendovi provveduto successivamente, entro il termine perentorio del 20.7.2011.
Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare, imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in titolo.
Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione, a cui era presente il solo Rappresentante della procura.
Per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti , chiedendo sia per il Presidente -omissis -, sia per la Società US TERRACINA CALCIO, l’ammenda di € 250,00.
Questa Commissione Disciplinare, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata dalla Procura.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al Presidente della predetta Società -omissis -, anziché l’ammenda, l’inibizione per giorni 10 e alla Società US TERRACINA CALCIO l’ammenda di € 250,00.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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