COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE SBARZAGLIA MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 113 DEL 29.12.2011 (Gara: MAGLIANA – PASSOSCURO del 24.12.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE SBARZAGLIA MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 113 DEL 29.12.2011 (Gara: MAGLIANA – PASSOSCURO del 24.12.2011 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società MAGLIANA, pur non eccependo circa l’episodio addebitato al calciatore SBARZAGLIA, né sulla sanzione inflittagli, pone in evidenza la giovane età dell’interessato ed il suo passato sportivo parzialmente indenne da significative squalifiche e chiede, quindi, una riduzione della sanzione stessa ritenuta troppo severa; avuto riguardo che tale istanza è stata nuovamente avanzata in sede di audizione della Società; tenuto conte, peraltro, che il grave gesto dello SBARZAGLIA (calcio ad un ginocchio dell’arbitro, causa di forte dolore persistente fino al rientro in sede) pur prendendo atto di quanto dedotto dalla ricorrente, non consente alcuna attenuazione della squalifica irrogatagli; ritenute quindi insussistenti le richieste della reclamante e congrua la squalifica di cui sopra, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MAGLIANA e, quindi, di confermare il provvedimento impugnato. La tassa reclamo va incamerata.
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