COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 15 novembre 2011 – a carico di: – FUMAGALLI Daniele e VERGANI Ivano Camillo Presidente della ASD CARUGATE, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS, nonché Art. 40 comma IV NOIF ; – la società ASD CARUGATE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente. – USD S. ALBINO S. DAMIANO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma II°, del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 15 novembre 2011 - a carico di: - FUMAGALLI Daniele e VERGANI Ivano Camillo Presidente della ASD CARUGATE, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS, nonché Art. 40 comma IV NOIF ; - la società ASD CARUGATE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente. - USD S. ALBINO S. DAMIANO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma II°, del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL , esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 del CGS, nei seguenti termini: per VERGANI Ivano due mesi di inibizione; per FUMAGALLI Daniele due giornate di squalifica; per la ASD CARUGATE Euro 350,00 di ammenda; per la USD S. ALBINO S. DAMIANO Euro 100,00 di ammenda. OSSERVA il comportamento addebitato risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione delle sanzioni avanzate dai deferiti in merito alle quali ha prestato consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti, visto l'Art. 23 CGS, APPLICA al sig. VERGANI Ivano due mesi di inibizione; al sig. FUMAGALLI Daniele due giornate di squalifica; alla ASD CARUGATE Euro 350,00 di ammenda; alla USD S. ALBINO S. DAMIANO Euro 100,00 di ammenda..
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