COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 10 novembre 2011 – a carico di: TRIONFO Alfredo, FALCONE Nunzio e CASIRAGHI Erminio Giuseppe , per violazione degli art. 1, comma I, CGS per avere utilizzato una denominazione sociale A.S.D. “J” Cusano 1913 molto simile a quella A.C. CSC JUVE CUSANO ora ASD CUSANO determinando così confusione e sviamento dei potenziali tesserati nei confronti di quest’ultima ed a favore della prima; 2) la società A.S.D. “J” Cusano 1913, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma II°, del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 10 novembre 2011 - a carico di: TRIONFO Alfredo, FALCONE Nunzio e CASIRAGHI Erminio Giuseppe , per violazione degli art. 1, comma I, CGS per avere utilizzato una denominazione sociale A.S.D. “J” Cusano 1913 molto simile a quella A.C. CSC JUVE CUSANO ora ASD CUSANO determinando così confusione e sviamento dei potenziali tesserati nei confronti di quest'ultima ed a favore della prima; 2) la società A.S.D. “J” Cusano 1913, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma II°, del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL , esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura Federale, preso atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto che i deferiti venissero condannati, in ordine ai fatti ed alle violazioni di cui all'atto di deferimento, alle seguenti sanzioni: per TRIONFO Alfredo, FALCONE Nunzio e CASIRAGHI Erminio Giuseppe mesi tre di inibizione; per la società A.S.D. “J” Cusano 1913, Euro 1.000,00 di ammenda; preso altresì atto che i deferiti hanno chiesto l'assoluzione in quanto non vi è stato alcun atto diretto a confondere e/o sviare calciatori dalla società A.C. CSC JUVE CUSANO ora ASD CUSANO e che la denominazione sociale seppur simile in alcune parole è comunque sostanzialmente diversa e che le due società esercitavano attività totalmente differenti (la ASD “J” Cusano 1913 esercitava attività nel settore giovanile non agonistica; la A.C. CSC JUVE CUSANO esercitava attività agonistica dalla categoria giovanissimi in poi); OSSERVA dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari non emerge nel modo più assoluto che i rappresentanti della ASD “J” Cusano 1913 abbiano compiuto atti diretti in modo non equivoco a sviare i calciatori della A.C. CSC JUVE CUSANO per tesserarli con la propria società. La mancanza di qualsivoglia comportamento in tal senso giustifica l'assoluzione dei deferiti. Si osserva peraltro che non può integrare la fattispecie di comportamento scorretto sanzionato dall'Art. 1 CGS il solo fatto di aver registrato una società con una denominazione similare con quella di un'altra, ma in ogni caso diversa. Tanto premesso e ritenuto, DICHIARA ASSOLTI
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