COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SENTINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SENTINA CALCIO /AGRARIA DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SENTINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SENTINA CALCIO /AGRARIA DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012) Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Esso risulta infatti inviato il 19 gennaio 2012, quindi ben oltre i sette giorni successivi al 3 gennaio 2012, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state rese note le decisioni impugnate. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sentina Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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