COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MUCCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENDEZ LORENZO MAIKE DIBANNY SEGUITO GARA PIEVEBOVIGLIANA/MUCCIA DEL 7.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 dell’11.1.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. MUCCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENDEZ LORENZO MAIKE DIBANNY SEGUITO GARA PIEVEBOVIGLIANA/MUCCIA DEL 7.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 dell’11.1.2012)
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Esso risulta infatti inviato il 23 gennaio 2012, quindi oltre i sette giorni successivi all’11 gennaio 2012, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state rese note le decisioni impugnate.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Muccia per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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