COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’; – DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2015 INFLITTA AL DIRIGENTE CARCIANI MIRCO; SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/URBANIA DELL’8.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 97 del 10.1.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’;
- DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2015 INFLITTA AL DIRIGENTE CARCIANI MIRCO;
SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/URBANIA DELL’8.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 97 del 10.1.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava:
- l’ammenda di € 400,00 alla S.S. Real Montecchio A.S.D. per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara;
- l’inibizione fino al 31 dicembre 2015 al sig. Carciani Mirco, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tali decisioni ha proposto, con unico atto, rituale reclamo la S.S. Real Montecchio A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione pecuniaria e la riduzione dell’inibizione inflitta al proprio dirigente.
Ammetteva la reclamante che il proprio dirigente, al termine dell’incontro, proferì frasi offensive nei confronti dell’arbitro, rimanendo tuttavia sulla porta dello spogliatoio senza mai oltrepassarla, escludendo, pertanto, l’ulteriore condotta violenta contestatagli.
Inoltre, la società respingeva ogni addebito in ordine al comportamento ascritto ai propri sostenitori poiché, a suo dire, non ve ne sarebbero stati presenti all’incontro.
A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo un proprio dirigente, il custode del campo ed un componente delle Forze dell’Ordine presente.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando che gli stessi, in numero di circa venti, posizionati dietro le panchine, insultarono la terna arbitrale dal quinto minuto e per tutto il restante secondo tempo, lanciando anche un oggetto, una moneta o un sasso, che lo colpì di striscio alla testa. In merito alla condotta del Carciani, il direttore di gara ha riferito che detto dirigente, al termine dell’incontro, dapprima protestò nei suoi confronti, poi, seguendolo fin dentro lo spogliatoio riservato agli ufficiali di gara, gli diede una spinta con le mani al petto facendolo sbattere con la gamba contro il tavolo che era dietro di lui, mettendogli anche una mano al collo; immediatamente dopo lo colpì con un forte schiaffo al volto, procurandogli intenso dolore, anche al collo. Solo con l’intervento di un carabiniere, nel frattempo sopraggiunto, si allontanò dalla stanza. Successivamente lo minacciò dicendogli che gli avrebbe rovinato la carriera.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
• ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e violenti;
• ritenuta provata la responsabilità del Carciani, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro;
• ritenuto, al riguardo, che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, debbono essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico, protetto dall’Ordinamento sportivo, della incolumità fisica dell’arbitro e la suddetta condotta è particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i suoi calciatori;
• ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti per una rideterminazione dell’entità delle sanzioni impugnate, che pertanto devono essere confermate.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. avverso la sanzione dell’ammenda applicata alla medesima società, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa;
- respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2015 inflitta al dirigente Carciani Mirco, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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